Normativa: Cani Pericolosi
(ordinanza del Ministro Sirchia, 13 settembre 2003)
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
L'ordinanza
del ministro Sirchia per la "Tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressività di cani", vieta ogni tipo di addestramento
inteso ad esaltare l'aggressività dei cani.
Il 27 agosto 2004 le razze canine a rischio di maggiore aggressività sono
passate da 100 a 18 (American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da
pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del
Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Mastino
napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin,
Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa
inu).
Nel 2005 una nuova ordinanza esclude il mastino napoletano.
L'articolo 2 del provvedimento prevede l'obbligo per i proprietari e i detentori
di cani, di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando
si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; applicare la museruola e il
guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
L'articolo 3 prevede che chiunque possegga o detenga cani di cui al citato elenco,
ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile
per danni causati dal proprio cane contro terzi.
Sono previste limitazioni al possesso ed alla detenzione di cani per particolari
categorie di soggetti: "ai delinquenti abituali o per tendenza; a
chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto
non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale; ai minori di anni 18 e
agli interdetti e inabilitati per infermità".
I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per
non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Provalo...noi l'abbiamo già fatto per te!!!