Normativa: Colonie Feline
(legge 281 del 14 agosto 1991)
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente una zona della città. E' importante sapere che, a differenza dei cani, non si può parlare di gatti randagi, bensì di gatti che vivono in stato di libertà sul territorio (colonia felina). La legge li protegge e vieta a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque
maltrattare i gatti che vivono in libertà.
art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono
sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio
e riammessi nel loro gruppo.
art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono
essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni
protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Consiglio di Stato - Sez. III – Adunanza del 16.9.1997 – Sentenza 883: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio.
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