Normativa: Condomini
(art. 1138 codice civile, art. 844 codice civile, massima della cassazione 899 del 24 marzo 1972, e 1394 del 6 marzo 2000)
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere
con un amico a quattro zampe, o già vi convivono, devono
affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la
presenza di animali. In realtà sono numerose le sentenze
che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale
può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile
impedire in alcun modo di tenere animali in condominio. Il regolamento
condominiale può essere espressamente accettato con una firma
ed allora si chiama regolamento contrattuale e può prevedere che
nel proprio appartamento non si possa introdurre alcun animale, ma è quasi
impossibile che il padrone di un animale firmi un simile patto.
L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio c'è un
regolamento preesistente, che vieta il possesso di animali in genere.
Un simile divieto è illegittimo in assoluto, in quanto " Le
norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino" (art. 1138 codice civile). Il regolamento condominiale
va però approvato all'unanimità.
I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito
condominiale sono: oltre a sporcare le aree condominiali, all'abbaiare
ed ululare in ore inopportune, si può verificare il comportamento
pericoloso di alcuni cani, specie se lasciati liberi senza museruola,
o, più semplicemente, la presenza di persone che non amano gli
animali.
In questi casi è importante far valere i propri diritti senza
farsi intimorire. La richiesta di allontanare un animale, oltre ad essere
documentata da validi motivi, deve essere supportata da una raccolta
di firme di più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità Sanitaria
possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si
verificano quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico - sanitario,
o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.
Inoltre, il disturbo (l'abbaiare) e le immissioni (odori vari, bisogni
fisiologici) devono ritenersi illeciti solo quando la loro intensità e
la loro frequenza sono tali da causare l'insofferenza o provocare disturbi
alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce
un uso anormale del diritto di proprietà (sentenza Cassazione
1394 del 2000).
Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, è praticamente
impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario
dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per contratto
a non consentire la presenza di animali.
Riassumendo: nel caso di una casa di proprietà, eventuali limitazioni
alla presenza di animali devono essere accettate al momento dell'acquisto,
e comunque il regolamento assembleare può essere variato con l'approvazione
della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno
la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di una casa in affitto, il divieto di tenere animali deve essere
concordato in sede di firma del contratto.
Riguardo all'uso dell'ascensore o delle scale, considerate "parti
comuni" del condominio (art. 1117 codice civile), questo non può essere
menomate dal regolamento. Sono sanzionabili però quelle condotte
che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano
cose mobili o immobili altrui (art. 635 e 639 codice penale).
Nel caso di minaccia di avvelenamento di un animale domestico è necessario
presentare una denuncia - querela nei confronti dei responsabili della
minaccia alla Polizia Municipale, o alla polizia di Stato, o ai Carabinieri
o al Corpo Forestale dello Stato, configurandosi i reati di cui all'art.
638 codice penale, cioè uccisione o danneggiamento di animali
di proprietà, e quelli previsti dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
che punisce la distribuzione di sostanze velenose.
a: le norme del regolamento condominiale non possono in alcun
modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno
dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.
Sentenza della Cassazione 1394 del 6 marzo 2000: «Se
il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba
una pluralità di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”.
Perché vi sia reato ”è necessario che i rumori siano obiettivamente
idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato
di persone».
Sentenza della Pretura di Campobasso del 12 maggio 1990: "Qualora
una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali
che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice
possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere
i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente
il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo
della quiete o dell'igiene".
Massima della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972: «È inesistente
il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale
che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà,
quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».
Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da
uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari
di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili
alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che:
«i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».
Se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano
le capacità dei condomini sulle loro proprietà esclusive,
sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario
dell'intero edificio, devono essere espressamente accettate dai condomini
(nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato). Le norme regolamentari
possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle
parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea all'unanimità (dei
condomini, non dei presenti). E' sufficiente l'opposizione di un solo
condomino perché non possa istituirsi, ex novo, il divieto di
tenere animali. Se un proprietario di animale acquista o prende in affitto
un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato
dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni
limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli
condomini se le stesse limitazioni non siano state trascritte nei pubblici
registri immobiliari o menzionate e accettate negli atti di acquisto o
di locazione.
art. 844 Codice Civile: il proprietario di un fondo
non può impedire i rumori del fondo vicino, se non superano
le normali tollerabilità. La giurisprudenza ha affermato che
tale articolo va applicato anche nei rapporti tra condomini.
Provalo...noi l'abbiamo già fatto per te!!!