Normativa: Maltrattamenti
(art. 627, 638, 727 codice penale, legge n.189 del 20 luglio 2004, legge 473 del 22 novembre 1993, legge 281 del 14 agosto 1991)
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e
ammenda da 1000 a 10.000 euro;
maltrattamento: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 3000
a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno
alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili.
Aumento della metà della pena se deriva la morte dell'animale;
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva
di grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1000
a 10.000 euro;
uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi;
combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione
da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove, organizza
o li dirige;
allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione
da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro;
spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione
da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo
se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale;
effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti
o competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a
30.000 euro;
produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o
gatti: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro,
confisca e distruzione del materiale.
Ricordiamoci che ogni singolo cittadino può denunciare
un illecito in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente
ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri,
polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani ecc.) che
sono obbligati a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile
e impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze. La denuncia
può essere:
- immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso,
con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione;
- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere in
modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione
chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione
dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie
o altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo
un tempo adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo
competente si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore
della Repubblica.
Provalo...noi l'abbiamo già fatto per te!!!