Normativa: Pellicce
di cani e di gatti
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
Il 24 dicembre 2002 il ministro Sirchia
ha emanato un'ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, 20/01/2003)
che prevede:
art.1: è vietato utilizzare cani e gatti per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento
e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte,
dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali, detenere o commercializzare
pelli e pellicce di cane o gatto, introdurre nel territorio nazionale
pelli e pellicce di cane e di gatto per qualsiasi finalità o utilizzo,
nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti
od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette
specie animali
art.2: la violazione della predetta ordinanza comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale
rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico
del soggetto interessato.
Nonostante ciò molti capi di abbigliamento, fondi di magazzino
o simili, non riportano un'etichetta precisa che permetta il riconoscimento
effettivo del tipo di pelliccia utilizzata.
Le pellicce di cane possono essere etichettate come: asian wolf, asian
jackal, asiatic raccoon dog, china wolf, dogues du chine, gae wolf, gou-pee,
gubi, kou pi, loup d'asie, pemmern wolf, sobaki.
Le pellicce di cane possono essere chiamate anche: special skin, lamb
skin, mountain goat skin, sakhon nakhon lamb skin.
Le pellicce di gatto possono essere etichettate come: goyangi, housecat,
katzenfelle, mountain cat, wild cat.
Ribadiamo comunque il nostro no a tutti i tipi di pellicce.
Provalo...noi l'abbiamo già fatto per te!!!