Normativa: Randagismo
(legge 281 del 14 agosto 1991)
Ben lontana dal volermi sostituire ad un avvocato, suggerisco alcuni spunti e rimando agli opportuni approfondimenti.
art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove
e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione
dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere
a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile,
delle società protettrici degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati,
catturati, o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma
1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi.
art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati o comunque
provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi),
non possono essere destinati alla sperimentazione.
art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati
catturati, nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al
comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), devono essere tatuati; se non
reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati
che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche,
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo
quanto previsto negli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico,
ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili,
o di comprovata pericolosità.
art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni
protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art.
4 (canili e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma
1 dell'art. 4 (canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare,
con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e
la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire
buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i
criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi
per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite
le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano
in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma
3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita animale e la difesa del
suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti
locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui
alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano
con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le
comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti
e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla
regione.
Provalo...noi l'abbiamo già fatto per te!!!